TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO – CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO – MERA DIFESA – CONTUMACIA – INCIDENZA – ESCLUSIONE – LIMITI.
La contestazione da parte del convenuto della titolarità da parte dell’attore del rapporto controverso, questione che attiene al merito della causa, non è un’eccezione ma ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). L’eventuale contumacia o tardiva costituzione non assume valore di mancata contestazione e non altera la ripartizione degli oneri probatori; rimangono comunque ferme le eventuali preclusioni maturate riguardo all’onere di allegare e di provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.