LASTRICO SOLARE IN USO ESCLUSIVO – DANNI DA INFILTRAZIONI DA ACQUA ALL’IMMOBILE SOTTOSTANTE – RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO OD USUARIO ESCLUSIVO – NATURA – CONCORSO DEL CONDOMINIO – FONDAMENTO – CRITERI DI RIPARTO.
Nell’ipotesi di edifici in condominio ove l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, rispondono dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante in concorso tra loro secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., che il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c.
Trova applicazione altresì la disposizione di cui all’art. 2055 cod. civ., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio.