CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – Sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951

TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO – CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO – MERA DIFESA – CONTUMACIA – INCIDENZA – ESCLUSIONE – LIMITI.

La contestazione da parte del convenuto della titolarità da parte dell’attore del rapporto controverso, questione che attiene al merito della causa, non è un’eccezione ma ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). L’eventuale contumacia o tardiva costituzione non assume valore di mancata contestazione e non altera la ripartizione degli oneri probatori; rimangono comunque ferme le eventuali preclusioni maturate riguardo all’onere di allegare e di provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – Sentenza 14 marzo 2016 n. 4909

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO A TITOLO DI GARANZIA IMPROPRIA – PROCURA ALLE LITI IDONEA – CONTENUTO.

La procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria.

Le Sezioni Unite hanno uniformemente affermato che i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge e che pertanto la procura, realizzando unicamente la scelta e la designazione dell’avvocato da parte del cliente, ove risulti che sia stata conferita in termini ampi e comprensivi (ad es. “con ogni facoltà”), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.

Pertanto,  anche l’azione di garanzia c.d. impropria, volta a tutelare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, affinché quest’ultimo risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.