CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO A TITOLO DI GARANZIA IMPROPRIA – PROCURA ALLE LITI IDONEA – CONTENUTO.
La procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria.
Le Sezioni Unite hanno uniformemente affermato che i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge e che pertanto la procura, realizzando unicamente la scelta e la designazione dell’avvocato da parte del cliente, ove risulti che sia stata conferita in termini ampi e comprensivi (ad es. “con ogni facoltà”), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.
Pertanto, anche l’azione di garanzia c.d. impropria, volta a tutelare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, affinché quest’ultimo risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.