La responsabilità ex art. 2054 cc del ciclista.
L’art. 46 D.L.gvo 30 aprile 1992 n. 285 (cd. Codice della Strada) definisce come veicolo tutte le macchine, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo, escludendo da detto novero solo le macchine per uso di bambini e quelle per uso di invalidi che siano conformi rispettivamente alle prescrizioni del DPR n. 495/92 (cd. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) ed alle vigenti disposizioni comunitarie.
Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità e di merito, implicitamente od esplicitamente, hanno affermato in modo costante che la disciplina dell’art. 2054 cc (link 2054 cc), disciplinante la responsabilità per i danni provocati dai veicoli, si applica anche ai conducenti di velocipedi (Ex multis: Cass. Civ., 19/07/2019, n.19510; Cass. Civ., 19/07/2018, n.19203; Cass. Civ., 22/09/2000, n.12524). Tra le sentenze di merito si segnalano: Tribunale Pordenone, 08/03/2018, n.230, Tribunale Rimini, 17/02/2016, n.236, Tribunale Lucca, 29/12/2015, n.2226, Tribunale Reggio Emilia sez. II, 08/10/2015, n.1301.
La conseguenza di tale inclusione comporta che anche in caso di sinistro stradale coinvolgente un velocipede con altro veicolo trova applicazione la presunzione di corresponsabilità paritaria prevista dall’art. 2054, comma 2, cc.
Secondo giurisprudenza univoca, la detta presunzione può essere superata solo se, dalla valutazione delle prove acquisite, risulti non solo individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti ma anche accertato che l’altro conducente si sia uniformato esattamente alle norme della circolazione ed alle regole di comune prudenza.
In altri termini, l’accertamento della intervenuta violazione dei predetti precetti da parte di uno dei conducenti non dispensa il giudice dal valutare anche il comportamento dell’altro, al fine di stabilire se quest’ultimo li abbia o meno violati, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente (Cass. Civ., 16 settembre 2013, n.21130; Cass. Civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. Civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. Civ., 14 aprile 1997, n. 3185).
La menzionata presunzione trova i suoi presupposti non solo nel citato art. 2054 cc ma anche nell’art. 1175 cc (Cass. Civ., 5 maggio 2000, n. 5671) ed inoltre nel più generale principio di solidarietà sociale stabilito dall’art. 2 Cost.
Tale regola, giustamente tesa a responsabilizzare i conducenti dei veicoli nella circolazione stradale, in alcuni casi tuttavia potrebbe condurre a decisioni ingiuste. In particolare, nelle ipotesi in cui fosse palese l’assorbente condotta colposa di uno dei due conducenti, la sua applicazione comporterebbe una responsabilità concorsuale anche per il conducente antagonista per il solo fatto che quest’ultimo non sia riuscito a fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per rimediare a tale rischio, con alcune pronunce, non sempre seguite dalla giurisprudenza di merito e talvolta disattese dalla stessa Cassazione, la Suprema Corte ha da tempo affermato che la colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo può risultare indirettamente dall’accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l’evento dannoso, liberando in tal modo l’altro conducente dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Pertanto, secondo tale indirizzo, l’accertamento della relazione eziologica esclusiva dell’evento dannoso con il comportamento di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, fissata in via sussidiaria dalla citata norma, nonché dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., 19 luglio 2019, n. 19510; Cass. Civ., 11 aprile 2017, n.9278; Cass. Civ., 11 giugno 2010, n.14064; Cass. Civ., 22 aprile 2009, n. 9550; Cass. Civ. 18 febbraio 1998 n. 1724; Cass. Civ., 23 agosto 1990, n. 8622; Cass. Civ., 11 aprile 1988, n. 2834).
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