La bicicletta è un veicolo adottato sempre più frequentemente e diffusamente come mezzo di trasporto, specie nei centri urbani, e di passione sportiva.
Ne è derivato che il numero di incidenti che negli ultimi anni coinvolgono i ciclisti è aumentato ed attualmente costituisce circa un terzo dei sinistri stradali complessivi avvenuti su strada.
Secondo una recente statistica assicurativa, tali sinistri sono causati (secondo un ordine numerico decrescente):
- da una collisione con un veicolo;
- da una caduta provocata dallo spavento per la manovra di un veicolo;
- da buche, detriti od altri ostacoli non rimossi dalla strada;
- da uno scontro con un pedone.
Qualora il ciclista venga coinvolto in un incidente, se ritiene di avere ragione ed intende ottenere il risarcimento dei danni, dovrà necessariamente rispettare delle regole e procedure che purtroppo non tutti conoscono.
L'obiettivo di questo breve articolo è di colmare tale lacuna e di dare delle informazioni essenziali al ciclista per poter far valere, se ha diritto, le proprie ragioni nel modo previsto dalla legge.
Cosa fare nell'immediato in caso di incidente.
In primo luogo, è opportuno ricordare le accortezze che nell'immediato del sinistro occorre adottare e che sono essenziali per poter ottenere il ristoro dei danni:
1) se si è in condizioni di farlo, scattare delle foto al luogo del sinistro con i veicoli coinvolti, possibilmente prima che vengano rimossi, riprendendo anche la targa e comunque non spostare il proprio prima di aver eseguito le fotografie. Se i mezzi costituiscono pericolo od intralcio per altri, dopo le fotografie, gli stessi devono essere al più presto spostati per non incorrere in violazioni del Codice della Strada ed in responsabilità per eventuali incidenti di terzi;
2) chiedere al conducente del veicolo danneggiante di sottoscrivere una chiara dichiarazione, corredata da un disegno del luogo e della dinamica dell'incidente, su come sono avvenuti i fatti ovvero redigere il modello CAI (ex CID) che, sebbene ex art. 143 Codice delleAssicurazioni non sia previsto nel caso di sinistri dei velocipedi, ha comunque il valore di una confessione stragiudiziale del dannegiante;
3) raccogliere i dati ed i recapiti degli eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente, anche nel caso in cui il conducente del veicolo danneggiante abbia riconosciuto la propria responsabilità firmando uno dei documenti indicati nel precedente capitolo. Questo perchè la confessione stragiudiziale di cui sopra non vincola in ogni caso la Compagnia assicuratrice che, qualora abbia dei dubbi sulla responsabilità dell’assicurato, potrebbe infatti contestarla anche in sede giudiziaria;
5) chiamare le Autorità di polizia (Vigili Urbani, Carabinieri o Polizia) competenti per il luogo del sinistro, soprattutto se il conducente del veicolo danneggiante non vuole dichiarare per iscritto la propria responsabilità;
4) in caso di lesioni personali, recarsi entro le 24 ore presso il pronto soccorso di un ospedale.
Al riguardo, si raccomanda di chiarire all'operatore sanitario e soprattutto di controllare, non appena in possesso del verbale di pronto soccorso, che il predetto abbia riportato correttamente:
- tutte le lesioni subite, anche le semplici abrasioni o contusioni in parti specifiche del corpo, e non solo alcune;
- il collegamento causale delle lesioni personali subite ad un incidente stradale. Accertarsi soprattutto che non abbia inserito voci come “Caduta accidentale” o simili, in quanto frequentemente l'Assicuratore interpreta tale dicitura nel senso che la caduta non è avvenuta in occasione di un sinistro stradale.
Successivamente potrà formularsi una richiesta di risarcimento dei danni che, secondo il nostro ordinamento giuridico, dovrà necessariamente contenere determinati dati formali, essere redatta rispettando precisi canoni e rispettare una determinata tempistica.
In caso contrario, il responsabile del danno non sarà obbligato al risarcimento dei danni, anche se la sua responsabilità fosse stata accertata in modo incontestabile.
Per tale ragione, è opportuno rivolgersi ad uno studio legale, preferibilmente esperto nella materia, per poter coltivare correttamente la pratica ed ottenere il giusto risarcimento nel minor tempo.
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Per approfondire:
- Quando il ciclista ha ragione e la possibilità di ottenere il risarcimento delle lesioni personali e dei danni non patrimoniali, di quelli patrimoniali e di quelli alla bicicletta.
- L’accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti nella determinazione dell’incidente libera l’altro dalla presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, cc.