CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – Sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951

TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO – CONTESTAZIONI DEL CONVENUTO – MERA DIFESA – CONTUMACIA – INCIDENZA – ESCLUSIONE – LIMITI.

La contestazione da parte del convenuto della titolarità da parte dell’attore del rapporto controverso, questione che attiene al merito della causa, non è un’eccezione ma ha natura di mera difesa, come tale proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). L’eventuale contumacia o tardiva costituzione non assume valore di mancata contestazione e non altera la ripartizione degli oneri probatori; rimangono comunque ferme le eventuali preclusioni maturate riguardo all’onere di allegare e di provare fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – Sentenza 14 marzo 2016 n. 4909

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO A TITOLO DI GARANZIA IMPROPRIA – PROCURA ALLE LITI IDONEA – CONTENUTO.

La procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria.

Le Sezioni Unite hanno uniformemente affermato che i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge e che pertanto la procura, realizzando unicamente la scelta e la designazione dell’avvocato da parte del cliente, ove risulti che sia stata conferita in termini ampi e comprensivi (ad es. “con ogni facoltà”), in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.

Pertanto,  anche l’azione di garanzia c.d. impropria, volta a tutelare l’interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, affinché quest’ultimo risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all’attore.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – Sentenza 10 maggio 2016, n.9449.

LASTRICO SOLARE IN USO ESCLUSIVO – DANNI DA INFILTRAZIONI DA ACQUA ALL’IMMOBILE SOTTOSTANTE – RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO OD USUARIO ESCLUSIVO – NATURA – CONCORSO DEL CONDOMINIO – FONDAMENTO – CRITERI DI RIPARTO.

Nell’ipotesi di edifici in condominio ove l’uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condomini, in mancanza della prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, rispondono dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante in concorso tra loro secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c. sia il proprietario o l’usuario esclusivo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., che il condominio, in forza degli obblighi ex artt. 1130, comma 1, n. 4, e 1135, comma 1, n. 4, c.c.

Trova applicazione altresì la disposizione di cui all’art. 2055 cod. civ., ben potendo il danneggiato  agire nei confronti del singolo condomino, sia pure nei limiti della quota imputabile al condominio.